Statuto

FONDAZIONE INTERCAMMINI
FORMAZIONE E RICERCA INTERCULTURALE

ARTICOLO 1
Natura, denominazione e sede

  1. E’ costituita la “Fondazione Intercammini, ricerca e formazione interculturale”, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
  2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2
Fondatori

  1. Sono fondatori:

a) Cinzia Sabbatini;

b) Lorenzo Pavesi;

  1. Possono divenire fondatori le persone giuridiche o fisiche che, su invito dei fondatori originari e, alla loro morte, su invito degli altri fondatori o previo loro gradimento o, in subordine, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, contribuiscano al patrimonio in misura non inferiore al minimo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3
Finalità e obiettivi

  1. La Fondazione ha la finalità generale di promuovere, accompagnare e seguire i cammini interculturali di operatori, insegnanti, migranti e di persone a contatto con realtà multietniche nella convinzione che il processo interculturale è complesso ma inevitabile ed ha bisogno di essere preparato e sostenuto con strumenti efficaci e innovativi di formazione e ricerca.
  2. Nello specifico la Fondazione persegue i seguenti obiettivi:
  • promuovere una mentalità interculturale con particolare attenzione allo sviluppo di metodologie formative innovative tali da contribuire a promuovere a livello nazionale, europeo e internazionale l’educazione all’intercultura, alla pace e alla non violenza, per gestire in modo armonico ed efficace la società multietnica nel rispetto delle diverse e specifiche identità, dei diritti umani e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
  •  sviluppare il dialogo e la comprensione tra le diverse culture promuovendo la conoscenza delle buone pratiche e delle esperienze europee e internazionali di intercultura attraverso modalità comunicative innovative;
  •  la promozione umana e l’integrazione socio-culturale dei cittadini di diverse culture, considerando l’interculturalità come una risorsa;

ARTICOLO 4
Attività principali

  1. In particolare, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività dirette ed essenziali per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all’art. 3:

a) promozione, organizzazione e gestione di attività formative nel campo dell’intercultura rivolte principalmente a formare docenti, formatori, operatori pubblici e privati che intendono migliorare le proprie competenze nella gestione delle dinamiche interculturali nella propria attività lavorativa e nel volontariato;

b) promozione e sviluppo di studi e ricerche volti all’analisi e all’individuazione di metodologie innovative e strumenti didattici formali e non formali volti a sostenere l’interculturalità;

c) realizzazione di iniziative editoriali relative a ricerche e studi di carattere interdisciplinare in ambito interculturale, compresa la traduzione di opere sul tema e la produzione e diffusione di materiale didattico, sussidi, libri riviste con la tassativa esclusione dell’attività di impresa editrice;

d) realizzazione di eventi sul tema dell’intercultura, quali la realizzazione, organizzazione e promozione di premi annuali in ambito letterario, video/cinematografico, formativo, scolastico;

e) attività di ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative, esperienze, pratiche e percorsi formativi che possano favorire la creazione di una nuova modalità di azione “interculturale” al livello nazionale ed internazionale;

f) servizi di consulenza e supervisione a organizzazioni, enti e singole professioni per collocare e ridefinire la propria attività rispetto all’utenza multiculturale e alle dinamiche migratorie

ARTICOLO 5
Attività strumentali, accessorie e connesse

  1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione dell’interculturalità, dell’integrazione sociale della popolazione migrante, della solidarietà internazionale, della pace e della non violenza tra i popoli; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e nei limiti consentiti dalla legge, attività di commercializzazione di prodotti/materiale di comunicazione volti a sostenere il tema dell’interculturalità;

g) organizzare spettacoli, eventi culturali.

ARTICOLO 6
Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione:

Il Fondo di dotazione è costituito da:

  • i conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
  • dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  • dai eventuali contributi dei Fondatori;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
  1. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7
Risorse per attività istituzionali

  1. La Fondazione destina all’adempimento dei suoi compiti i redditi derivanti dal patrimonio, i proventi della propria attività ed ogni altra eventuale liberalità che pervenga alla Fondazione senza essere espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
  2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
  3. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

ARTICOLO 8
Organi

  1. Sono organi della Fondazione:
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

 ARTICOLO 9
Presidente

  1. Il Presidente della Fondazione è Cinzia Sabbatini a vita, salvo una sua impossibilità o mancanza di volontà – comunicata per iscritto ai Fondatori e al Consiglio di Amministrazione – di continuare a ricoprire tale carica. In tali casi il Presidente sarà nominato per la durata di 4 anni dai Fondatori riuniti all’uopo in assemblea avendo riguardo a sceglierlo tra personalità di spicco nel settore dell’intercultura o, in via subordinata, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione con lo stesso criterio.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
  3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l’ordine del giorno delle riunioni.
  4. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l’obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d’urgenza adottate dal Presidente.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione della categoria membri vitalizi.

 ARTICOLO 10
Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 3 a 7 membri. I Fondatori originari sono membri del Consiglio di Amministrazione a vita. Ciascuno di essi avrà facoltà di designare il proprio successore, che avrà durata vitalizia ed uguale diritto di nomina del successore, e così di seguito a perpetuità. In difetto di designazione, provvederà il più anziano fra i discendenti dei Fondatori o, in subordine, fra i loro successori. Fino a 3 membri possono essere cooptati dal Consiglio di Amministrazione. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati dai Fondatori all’uopo riuniti in assemblea. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.
  2. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono nominati dai fondatori (in caso di membri originari nominati dai fondatori) e cooptati dal Consiglio (in caso di membri originari cooptati dal Consiglio).
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte l’anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.
  4. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inviato ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
  5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
  6. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti i Comitati Tecnici e Scientifici, se costituiti ai sensi del successivo art. 15.

ARTICOLO 11
Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
  2. In particolare, il Consiglio:

a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo inteso come il piano delle attività da svolgere nell’anno successivo e con relativi stanziamenti;

b) delibera entro il mese di aprile il conto consuntivo dell’anno precedente;

c) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

d) dispone l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) delibera le erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

f) delibera le iniziative della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di singoli esperti o di Comitati Tecnici e Scientifici, se costituiti ai sensi dell’art. 15;

h) dà criteri in ordine all’eventuale assunzione di personale ed in particolare provvede alla selezione del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto, ed al conferimento dei relativi poteri per l’espletamento delle sue funzioni;
i) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno e alle procedure di erogazione di contributi finanziari;

l) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

m) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

n) delibera le modificazioni dello Statuto ai sensi del successivo art. 16;

o) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

  1. Il Consiglio può delegare al Direttore generale compiti e funzioni rientranti nelle materie di cui al comma precedente alle lettere e), f), ed l).

 ARTICOLO 12
Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale della Fondazione esegue sul piano operativo le delibere del Consiglio di Amministrazione, dirige e coordina gli uffici della Fondazione, ed è selezionato dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente fra coloro che abbiano una esperienza documentata per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento della Fondazione.

2.Il Direttore Generale:

a) cura la gestione della Fondazione;

b) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) è responsabile di predisporre i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Fondazione;

e) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui redige i verbali;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dei Comitati scientifici di cui è segretario.

ARTICOLO 13
Organo di controllo

  1. Il controllo sulla gestione finanziaria ed economica della Fondazione può essere affidato ad un Revisore unico oppure ad un Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Qualora l’attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Revisore unico, scelto tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili, quest’ultimo verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di anni tre. La sua nomina può essere riconfermata. Il Revisore unico può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
  3. Qualora l’attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Collegio dei Revisori, quest’ultimo sarà composto da tre membri effettivi, scelti tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene designato dal Consiglio di Amministrazione. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
  4. L’organo di controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

ARTICOLO 14
Gratuità e decorrenza delle cariche

  1. Le cariche di Presidente, di Consigliere d’amministrazione e di Revisore dei Conti sono gratuite.
  2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 17 del presente statuto, tutte le cariche sociali indicate nel presente Statuto hanno decorrenza dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.

 ARTICOLO 15
Comitati Tecnici e Scientifici

  1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.
  2. I comitati tecnici e scientifici sono organi di approfondimento e consulenza relativamente ai campi d’interesse della Fondazione e alle sue prospettive d’azione, nonché ai singoli progetti d’intervento. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento, nonché gli onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

 ARTICOLO 16
Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1 Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

  1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
  1. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’art. 28 del codice civile.
  2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati – anche sulla base delle indicazioni dei fondatori di cui all’art. 1, comma secondo, – a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell’art. 2 del presente Statuto.
  3. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 17
Disposizioni varie, transitorie e finali

  1. Per la prima volta il numero e la nomina delle cariche sociali vengono indicati nell’atto costitutivo, con determinazione della relativa durata che può anche essere inferiore a quanto disposto dal presente statuto.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia.